L’Unione Europea formula dei requisiti di sicurezza comuni espressi attraverso le direttive.
Le direttive diventano valide in seguito all’accordo dei singoli Paesi dell’Unione Europea che le recepiscono nel proprio sistema legislativo nazionale sostituendo cosi disposizioni nazionali esistenti nei singoli Paesi.
Nel lontano 1993 è stata ratificata la Direttiva Macchine ai fini della libera circolazione dei beni all’interno dell’Unione Europea.
Dopo un periodo di transizione, dal 01-01-1995 la Direttiva Macchine è vincolante in Europa e descrive i RES (requisiti essenziali di sicurezza e salute) nell’interazione tra uomo e macchina.
In ordine temporale, la prima ad essere pubblicata è stata la direttiva base (89/392/CEE), che copre una vasta tipologia di macchine, principalmente di tipo fisso e portatile.
La prima modifica (91/368/CEE) ha esteso il campo di applicazione alle macchine che comportano rischi per la mobilità ed alle macchine destinate al sollevamento di carichi.
La seconda modifica (93/44/CEE) ha ulteriormente esteso il campo di applicazione della direttiva macchine ai componenti di sicurezza ed alle macchine destinate al sollevamento delle persone con l’esclusioner degli ascensori installati in modo permanente negli edifici.
La terza modifica (93/68/CEE) ha reso coerenti i sistemi di marcatura previsti in varie direttive europee.
Le quattro direttive sono state recepite in Italia con il DPR 24 luglio 1996 n. 459, pubblicato sul supplemento ordinario n. 146 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 209 del 6 settembre 1996.
Il regolamento italiano è entrato in vigore il 21 settembre 1996.
Successivamente al DPR 24/7/1996 n. 459, nel 1998 è stata pubblicata la direttiva 98/37/CE che costituisce il testo unificato.
La direttiva 98/37/CE non è stata recepita in Italia con uno specifico decreto, poiché si considera recepita con il DPR 459/96 il quale costituisce già il testo unificato italiano della direttiva macchine.
Dal 29/12/2009 è entrata obbligatoriamente in vigore la nuova direttiva macchine 2006/42/CE.
In G.U. del 19 febbraio il decreto di recepimento della direttiva macchine, approvato dal Consiglio dei Ministri il 22 gennaio 2010 recante “Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”.
L’obbligo di marcatura CE si estende a tutti i prodotti, destinati al mercato europeo, interessati dalle direttive che prevedono questa marcatura.
Devono quindi esseremarcati:
Con la Dichiarazione di Conformità il fabbricante dichiara che il proprio prodotto soddisfa i requisiti della/e direttiva/e applicabile/i.
Per la Direttiva Macchine un solo fabbricante è responsabile della costruzione e della realizzazione della macchina. Ed è colui (oppure il suo Mandatario) che ne risponde dell’esecuzione delle procedure amministrative per l’intera fornitura.
Le fasi della marcatura CE sono le seguenti:
TÜV NORD tramite notifiche estere del gruppo può offrire tutti i servizi necessari alle fasi di applicazione della Direttiva quali:
In particolare:
Altri servizi connessi con gli obblighi prescritti dalla Direttiva Macchine per i quali TÜV NORD eroga attività di supporto tecnico sono: